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Collegio dei Docenti

Ruolo e funzioni del Collegio dei Docenti.


Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)


Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i
docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del
circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e
tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di
cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli
articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle
scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o
impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto
sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale
docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori
italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e
506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla
sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore
didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti
eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).



Scritto mercoledì 24 Febbraio 2016