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Consiglio di Istituto

Consiglio d'Istituto triennio 2021/2024:

D.S. Castorina Maria Concetta
Genitori: Mariaconcetta Annino; Tommaso Bosco; Giuseppe Carta; Lucia Franchino; Salvatore La Rosa; Giuseppe Mangiameli; Loredana Milardo; Massimiliano Rosato.
Personale Docente: Rosita Fangano; Loredana Modica; Giuseppina Passanisi; Concetta Privitera; Lucia Spada; Giusi Pupillo; Tiziana Vitanza; Giancarlo Zurzolo.
Personale ATA: Luigi Buccheri; Salvatore Spada.
Componenti Giunta Esecutiva:
MEMBRI DI DIRITTO: D.S. Maria Concetta Castorina; Dsga – Dott.ssa Antonella Andolina.
COMPONENTE DOCENTE: Ins. LoredanaModica.
COMPONENTE GENITORI: Sig. Massimiliano Rosato; Sig.ra Loredana Milardo.
COMPONENTE ATA: Sig. Salvatore Spada.

Ruolo e funzioni del Consiglio di Istituto.


Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)


Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da
14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il
direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in
relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio
altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in
servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo,
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella
prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un
impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il
direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei
servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal
caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che
nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non
eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro
del consiglio stesso.

Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante
dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette
scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche,
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o
dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli
studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio
di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle
relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli
studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per
il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Scritto giovedì 10 Dicembre 2015, modificato mercoledì 6 Aprile 2022